L'ARTICOLO

Venditore: quando è responsabile in caso di vendita di auto difettosa?

Venditore di auto usate: entro quali limiti è responsabile in caso di vendita di auto difettosa?

Immaginate di aver trovato, dopo lunghe ricerche, un’auto usata all’apparenza in ottime condizioni e ad un prezzo eccellente.

Una volta conclusa la transazione però, dopo aver percorso solamente pochi chilometri, il motore improvvisamente si rompe e l’assistenza vi riferisce che si tratta di un difetto di fabbrica risolvibile solo facendo fronte ad un ingente costo per la sostituzione del pezzo difettoso ed ecco che così, tutti i soldi risparmiati nell’acquisto, dovranno essere spesi per sistemare il difetto, spese che molte volte superano di gran lunga il prezzo dell’auto appena acquistata.

Come si può notare, non sempre quello che all’apparenza sembra un affare, si dimostra effettivamente un acquisto vantaggioso e in tali situazioni viene naturale chiedersi: il venditore è responsabile del danno patito? Se così, vi sono dei limiti – anche temporali – a cui prestare attenzione che precludono l’azione di tutela per il consumatore danneggiato?

Garanzia auto: un po’ di chiarezza

Sia che voi abbiate acquistato da un venditore professionale un’auto nuova sia che abbiate optato per auto usata, la garanzia auto è sempre dovuta, e questo in virtù del Decreto legislativo 24/2002 il quale obbliga il venditore professionale a fornire una garanzia legale di conformità al consumatore della durata minima di 2 anni, che per un “accordo tra le parti” può essere ridotta a 1 anno per le auto usate.

Quasi tutti oggi sono a conoscenza della garanzia legale di conformità, ma quando si tratta di compravendita di auto, non è poi così chiaro come questa sia regolamentata, poiché la disciplina cambia a seconda della categoria di consumatore interessato all’acquisto:

  • se chi decide di acquistare l’auto è un consumatore privato, la garanzia e i relativi diritti dell’acquirente sono regolati dal Codice del Consumo (Decreto legislativo 206/2005) e nello specifico, dagli artt. 128 e ss.;
  • se il consumatore acquista come società – e quindi attraverso la propria partita Iva – le norme di riferimento sono da ricercarsi all’interno del Codice civile, in particolare agli artt. 1490 e ss.

La responsabilità civile in caso di difetti: chi risponde?

Una volta chiarite le incertezze ruotanti attorno alla garanzia auto, rimane da sciogliere il groviglio ben più complesso relativo alle varie forme di responsabilità che entrano in gioco una volta che ci si trova per le mani un prodotto – in questo caso un’auto – difettoso.

Non tutti potrebbero sapere che sotto il profilo della responsabilità, occorre tenere ben distinta la figura del produttore (ossia il fabbricante del veicolo) da quella del venditore (il concessionario o il privato) che ci ha venduto il mezzo.

Leggendo le norme del Codice del Consumo e del Codice civile, possiamo notare come il soggetto unico in tema di garanzia è il venditore (e non quindi il produttore), nonostante molte volte i venditori tentino di scaricare la responsabilità sul fabbricante, indicandolo quale soggetto a cui rivolgere la propria pretesa e andando così a prolungare inutilmente i tempi per la risoluzione del problema che affligge il consumatore.

È il venditore quindi, il soggetto a cui il consumatore deve rivolgersi per lamentare il difetto dell’auto acquistata, poiché è lui l’unico tenuto alla valutazione dell’esistenza – o meno – degli elementi che permettano un intervento coperto dalla garanzia.

Eccezione alla responsabilità del venditore: la garanzia convenzionale del produttore

Occorre precisare però che nonostante questa impostazione normativa, il Codice del Consumo – in rari e particolari casi – prevede la possibilità per il produttore di rilasciare una garanzia convenzionale propria, la quale permetterà di sollevare il venditore dalla gestione dei reclami derivanti dai consumatori.

Si tratta però di ipotesi caratterizzate da requisiti talmente stringenti da rendere pressoché nulli i casi che ne hanno visto una reale applicazione.

Limiti alla responsabilità civile del venditore

Nonostante sia chiaro come la responsabilità in tema di garanzia per vizi dei beni oggetto di vendita sia

imputabile al solo venditore, bisogna tener presente la sussistenza di limiti temporali perentori entro i quali il consumatore deve rendere edotto il venditore della presenza del difetto di conformità:

  • se il difetto si palesa entro due anni, il consumatore potrà esperire i vari rimedi contemplati dall’art. 130 del Codice del Consumo, con l’onere però, di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla sua scoperta;
  • se tali difetti di conformità però si manifestano entro 6 mesi dalla data di consegna del bene, questi si presumono già sussistenti a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o del difetto lamentato.

Questo è quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 132 del Codice del Consumo, il quale offre al consumatore un’agevolazione probatoria, poiché tenuto alla semplice allegazione della sussistenza del vizio, gravando dunque sulla controparte (ossia il venditore), l’onere di provare che il difetto denunciato dall’acquirente non è a lui imputabile e non deriva dalla normale usura.

Ma quindi, il venditore, rimane privo di tutele?

Prendendo in considerazione quanto detto fino ad ora, una domanda sorge spontanea: è lecito che il venditore si assuma la piena responsabilità anche in caso di difetti causati dal produttore?

Occorre chiarire che il venditore è sì responsabile in via esclusiva per i difetti denunciati dal consumatore, ma egli gode del diritto di rivalsa sul produttore del bene, il quale – prima di risarcire il venditore – valuterà la sussistenza o meno della corretta applicazione delle procedure di garanzia auto da parte del venditore.

Se hai ancora dubbi su come ottenere il risarcimento del danno subito dall’acquisto di un’automobile difettosa, contattaci per ottenere un’adeguata assistenza legale.

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